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Veduta del Parco Archeologico di Poseidonia Paestum

di Gerardo Pecci

La Regione Campania si appresta a elaborare e ad approvare il nuovo Piano Paesaggistico. Il presidente, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alla stampa una dichiarazione in merito nella quale ha affermato che si punta a tutelare l’ambiente, ma con l’avvertenza che bisogna superare “quel quadro di vincoli che penalizzano l’attività di trasformazione del territorio” legata allo sviluppo economico. Quindi consenso al consumo del suolo e all’impoverimento delle risorse ambientali e paesaggistiche? De Luca inoltre ha detto: “no a idee talebane di ambientalismo“. Chi sono i “talebani” ai quali fa riferimento? Forse le Soprintendenze? Forse le associazioni ambientaliste e per la difesa del patrimonio culturale e paesaggistico, come, per esempio Italia Nostra? Su un milione e trecentocinquantamila ettari di suolo un terzo è sottoposto a vincoli attraverso l’opportuna e corretta applicazione di norme e leggi di tutela per la salvaguardia, tutela e la conservazione di aree protette e 269 provvedimenti riguardano il territorio della Campania, comprendenti centonovantanove comuni. Secondo Bruno Discepolo, assessore all’urbanistica della Regione Campania, i provvedimenti di tutela rappresentano un ostacolo allo “sviluppo sostenibile dei territori e delle comunità“, secondo le dichiarazioni riportate dall’ANSA. Il problema è molto delicato e complesso rispetto a quanto dichiarato dai due esponenti politici regionali e va a inserirsi nel più generale capitolo, giuridico e culturale, che nasce e trova autorevole fondamento nell’Articolo 9 della nostra Costituzione della Repubblica Italiana. Pensare a un indebolimento dei provvedimenti legislativi di tutela e già operanti e/o a un loro annullamento non significa affatto promuovere lo “sviluppo sostenibile”, ma fare una politica che rema contro il dettato di legge costituzionale, con conseguente conflitto con quanto previsto dalle norme contenute negli articoli del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, messe in atto dalle competenti autorità cioè dalle Soprintendenze per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio, le uniche che hanno facoltà giuridiche nel campo della tutela che, è bene ricordarlo, è atto primario che precede le necessarie e successive azioni di valorizzazione.

Difendere la tutela del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico non è affatto un atto da improvvidi “talebani”, ma, al contrario, è atto di coraggio contro ogni sorta di speculazione edilizia e urbanistica in contesti culturali e naturali che per la loro importanza e ricchezza sono patrimonio intangibile di tutti. E in questo senso il paesaggio va difeso contro la stessa classe politica che da anni sta assaltandolo, considerandolo come risorsa esclusivamente economica e non per quello che vale e cioè come risorsa di vita e di identità civile di un popolo, di una nazione, di un’idea comune di patria. Chi difende la tutela giuridica del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico non può essere minimamente e sciaguratamente paragonato a un “talebano”, ma a un patriota che difende gli interessi della comunità, civile e morale, del Paese, della nazione, dello Stato italiano, com’è chiaramente scritto nel già citato Articolo 9 della Costituzione. I beni paesaggistici sono portatori di bellezze e di culture e in quanto tali non possono essere oggetti di mire speculative di natura politica, nascoste sotto la veste di azioni di sviluppo economico-territoriale. Infatti tali azioni, soprattutto attraverso pericolosi piani urbanistici, andrebbero a modificare irreparabilmente ambienti naturali e culturali, urbani e paesaggistici, che per loro stessa natura vanno invece mantenuti intatti nella propria conformazione orografica e paesaggistica. Paolo Berdini nel 2014 già mise in guardia il mondo della cultura e della politica da questo pericolo e scrisse un significativo e argomentato saggio dal titolo “Il folle disegno dello Stato senza tutele”. Già nel lontano 1985 vi furono due visioni contrapposte in seno alla politica nazionale italiana. Nel febbraio di quell’anno fu approvata la prima legge di condono edilizio e ad agosto fu approvata la legge Galasso che sottopose alla legislazione vincolistica e di tutela i beni costitutivi del paesaggio italiano. Il primo provvedimento pose le premesse dello smantellamento delle regole urbanistiche, grazie anche a successivi condoni come quelli del 1994 e del 2003, il secondo, invece, poneva precisi vincoli tutelativi al paesaggio, ai beni paesaggistici, fino ad arrivare, poi, nel 2004, all’approvazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Si creò cos’, in Italia, un doppio binario tra la tutela del paesaggio e l’anarchia dell’urbanistica, con lo scardinamento delle regole che ha iniziato ad aggredire le tutele. Adesso si vorrebbe smantellare proprio l’impianto vincolistico giuridico delle tutele sia del patrimonio culturale, sia dei beni paesaggistici. Ed è chiaro che, a questo punto, i veri distruttori, i veri talebani del patrimonio culturale, naturalistico e paesaggistico, sembrerebbero essere i politici e non i soprintendenti che, invece, fanno il proprio dovere applicando le norme giuridiche di tutela esistenti e vigenti. Sempre Paolo Berdini ha scritto in modo chiaro ed inequivocabile che “nella costruzione delle proprie legislazioni in materia urbanistica o in quelle degli stessi piani paesaggistici, molte regioni italiane si sentono autorizzate a capovolgere la Costituzione […]Con l’assunzione della presidenza del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi apre dunque l’ultima battaglia contro la cultura della tutela e tenta di limitare l’autonomia delle soprintendenze di Stato“. Purtroppo è una battaglia ancora accesa e aperta. Non finisce qui.

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