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Una larga parte della popolazione plaude ai benefici concessi dal bonus “110%”. Da molte parti viene proposto come un modo assolutamente gratuito per ristrutturare casa o per migliorare l’efficienza energetica. Ma è davvero così? In effetti gli interventi compiuti sono finanziati col credito di imposta dei beneficiari e, in casi particolari, possono riservare amare sorprese, come vedremo in seguito.

Ai tempi remoti in cui studiavo diritto, ricordo che il docente di diritto civile spiegava che ci sono delle regole fondamentali cui il legislatore deve attenersi per rispettare i fondamenti costituzionali di equità, imparzialità e contemperamento degli interessi emergenti. Di più, il docente ci ammoniva, nel caso in cui ci si accorgeva che alcune di queste regole non venivano rispettate, a guardare con sospetto al dettato normativo e a leggere oltre il testo per comprenderne le reali motivazioni. Sovente, aggiungeva, le leggi sono fatte dai furbi per essere applicate e rispettate dagli sprovveduti. Una di queste regole vuole che le responsabilità siano sempre accompagnate dal potere di decidere e di fare. Leggendo la circolare n° 24 dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate appare evidente una disconnessione tra l’aspetto sanzionatorio, in capo ai beneficiari ed il vero potere discrezionale, attribuito ai fornitori di beni e servizi. Infatti al paragrafo 9 della succitata circolare si legge: “Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 46 1997, n. 471. Il recupero dell’importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.”

Tradotto in linguaggio più chiaro questo significa che è il destinatario del beneficio, nel caso in cui non siano rispettate tutte le previsioni normative, a rispondere, restituendo le somme attribuite, maggiorate delle sanzioni e degli interessi. I fornitori (l’impresa che ha fornito i beni ed i servizi) ed i cessionari (gli istituti di credito)rispondono solo se si prova il loro concorso nella violazione. Cosa tutt’altro facile da dimostrare, tenendo anche presente che per le imprese, in alcuni casi, sarà facile trovare la causa esimente dell’essere stati indotti in errore dal beneficiario. Ora quindi abbiamo un soggetto, il beneficiario, in genere il proprietario dell’immobile, che, con una presunzione di colpa, risponde di un operato e di scelte che non sono le sue, ed altri soggetti, i professionisti, che rispondono solo se si dimostra il loro dolo o la loro colpa e che comunque hanno le spalle coperte da un’assicurazione obbligatoria. In più la stessa norma precisa: “I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.” Ciò significa che in tutti gli altri casi è il beneficiario a rispondere. Se si tiene presente che la circolare non precisa quale comma dell’articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 46 1997, n. 471 vada applicato, c’è il rischio che la sanzione sia tra il 100% ed il 200% dell’importo ricevuto. Ragionando in termini reali questo significa che per un importo di 36.000 euro ricevuti, ci si potrebbe trovare a restituire una cifra vicina ai 100.000 euro.

Questa situazione può essere paragonata ad un legge che stabilisca che, nel caso in cui un medico sbagli un’operazione chirurgica uccidendo il paziente, lo Stato obblighi i parenti a risarcire l’ospedale.

Passiamo ai controlli. Nell’arco temporale di otto anni i tecnici dell’ENEA e i funzionari dell’Agenzia dell’Entrate possono fare delle ispezioni al fine di verificare la rispondenza con i requisiti previsti. Il Decreto

del M.I.S.E. dell’11 maggio 2018, che è alla base dell’attività ispettiva dell’ENEA recita testualmente: “Il controllo in situ produce esito negativo se le dichiarazioni contenute nella documentazione trasmessa dal beneficiario della detrazione ovvero dall’amministratore, per conto del condominio, ai sensi dell’art. 3 presentino difformità rilevanti rispetto alle opere effettivamente realizzate”. Questa dicitura lascia presagire un’ampia discrezionalità da parte dei tecnici e funzionari incaricati, laddove i parametri dovrebbero essere puntuali e stringenti. Affidereste il destino del vostro patrimonio alla scelta arbitraria di un impiegato pubblico?

Un’ulteriore chicca è contenuta nel Decreto M.I.S.E. “asseveramenti” del 5 agosto 2020, in cui si evince che il professionista che ha asseverato le fatture risponde con una sanzione da 2.000 a 15.000 euro per ogni asseverazione infedele, mentre il beneficiario rischia di dover restituire quanto ricevuto per un errore non proprio.

Occhio anche alla forma giuridica dei fornitori di beni e servizi. Molti adottano la figura dello “Studio Associato”, in molti casi con profili di responsabilità nei confronti dei terzi assimilati ad una Società a Responsabilità Limitata. Tra qualche anno, dopo che avranno incassato i compensi, molte di queste ditte saranno scomparse.

Da quanto illustrato, si potrebbe arrivare alla conclusione che questa legge sia stata studiata per favorire alcune classi di professionisti e non per regalare qualcosa al popolo, anzi. E’ ipotizzabile un discreto numero di abitazioni di italiani che verranno messe all’asta a causa delle sanzioni per interventi non indispensabili.

In definitiva, nel caso vogliate ristrutturare il palazzo ove avete un appartamento, sarebbe opportuno rinunciare a inutili e costosissimi cappotti termici, a opinabili interventi antisismici (in molti casi si tratta di palliativi costosissimi). Esistono altri strumenti di intervento, meno rischiosi e soprattutto meno costosi, che consentono di realizzare direttamente il risultato voluto.

Giuseppe Trivisone

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