di Gerardo Pecci
L’art. 33 della Costituzione “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” è da intendersi come specificazione dell’art. 21 della Costituzione, che al comma 1 recita: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.” I docenti, quando svolgono la funzione didattica ed educativa, che fa riferimento alle conoscenze disciplinari e alla libertà di insegnamento, hanno il dovere di offrire il migliore insegnamento possibile, per rendere effettivi il diritto all’istruzione e alla crescita culturale e civile dei propri discenti.
La libertà d’insegnamento nella scuola, la normativa. “La libertà d’insegnamento quale libertà individuale costituisce un valore costituzionale (art. 33 comma 1 Cost.), che, però, non è illimitata, trovando il proprio più importante limite nella tutela del destinatario dell’insegnamento, cioè dell’alunno (art. 31, art. 32 comma 2 e art. 34 Cost.). I principi costituzionali trovano conferma negli artt. 1 e 2 del T. U. Scuola (D.Lgs. n. 297 del 1994), che rispettivamente recitano:
“Art. 1 Formazione della personalità degli alunni e libertà d’insegnamento: 1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. 2. L’esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. 3. È garantita l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.”; “Art. 2 Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio: 1. L’azione di promozione di cui all’articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni. 2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.”
La libertà d’insegnamento come espressione dell’autonomia didattica
“La libertà d’insegnamento in ambito scolastico, quindi, è intesa come “autonomia didattica” diretta e funzionale a una “piena formazione della personalità degli alunni”, titolari di un vero e proprio “diritto allo studio.” Non è libertà fine a se stessa, ma il suo esercizio, attraverso l’autonomia didattica del singolo insegnante, costituisce il modo per garantire il diritto allo studio di ogni alunno e, in ultima analisi, “la piena formazione della personalità” dei discenti. La didattica (dal greco didáskein = insegnare), che è l’arte/scienza dell’insegnamento e dell’apprendimento, concerne, quindi, i metodi dell’insegnamento e si distingue in una didattica cosiddetta generale, riferita ai criteri e condizioni generali della pratica educativa, e in una cosiddetta speciale, relativa alle singole discipline d’insegnamento. La didattica, cioè, comprende tutti quei metodi, con cui l’insegnante, che è autonomo e libero nella scelta delle modalità ritenute più idonee nel caso concreto, è chiamato a realizzare la formazione (piena) degli alunni nella materia di riferimento. Tra le metodologie didattiche rientrano, quindi una chiara e riconoscibile strutturazione e organizzazione dell’insegnamento, la partecipazione attiva degli alunni al processo di apprendimento, un clima di gruppo che agevola l’apprendimento, la chiarezza degli incarichi, una pluralità metodologica (lezione frontale, lavori di coppia o di gruppo, attività di ricerca e presentazione, etc.), la chiarezza nella verifica dei risultati, la differenziazione sia di metodo sia di contenuto secondo la diversità delle capacità individuali di apprendimento degli alunni che formano il gruppo.
La libertà di insegnamento è quindi garantita dall’art. 33 della Costituzione che, al primo comma, recita: «l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento». L’espressione contenuta nell’art. 33 della Costituzione significa che «non esistono né arte né scienza ufficiale o di stato» (in questo senso si è pronunziata la Corte Costituzionale già nella sentenza n. 77 del 1964). Va rigettato, in maniera ferma e decisa, ogni tentativo di imposizione di metodologie didattiche che contrastino con questo principio. Anche il ministero competente non può andare oltre i limiti imposti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.